Nelle scorse settimane, la Direzione generale della Motorizzazione ha apportato alcune integrazioni e chiarimenti alle istruzioni relative alle disposizioni per i corsi CQC.
Il provvedimento è legato alla necessità di fornire delle risposte ad alcuni quesiti sull’applicazione della nuova disciplina della CQC (di cui al DM del luglio 2021), oltre che di aggiornare i modelli per le dichiarazioni di atto notorio dei docenti sul trattamento dei dati personali.
Fra i punti oggetti di chiarimento alcuni sono particolarmente importanti.
Il testo fornisce, ad esempio, precisazioni sulla conversione e il duplicato della CQC nei casi di titolare di patente di guida italiana e di CQC conseguita presso uno Stato Ue o dello Spazio economico europeo o in Svizzera, quando ha stabilito la residenza in Italia (conversione possibile per tutta la validità della CQC quinquennale posseduta); di titolare di patente di guida rilasciata da uno Stato membro Ue o dello Spazio economico europeo; o sulla conversione di una CQC ottenuta nel Regno Unito entro il 31 dicembre 2020.
La circolare offre chiarimenti anche sulla figura del docente medico, con esperienza di due anni di formazione. In questa categoria è incluso ora anche il medico odontoiatra iscritto all’albo provinciale degli odontoiatri.
Per quel che riguarda il numero dei docenti per ciascuna lezione del corso CQC si spiega che “possono essere comunicati più nominativi di docenti per ciascuna delle qualificazioni professionali richieste”.
Inoltre, la circolare entra nel merito anche delle variazioni delle sedi, del materiale didattico, delle attrezzature e del personale docente. Si chiariscono, anche, le modalità di rilevazione di presenze e assenze.
@rivistatir