Milano, angolo cieco, le linee guida del comune per camion e autobus

11 agosto 2023

L’obbligo scatta dal primo ottobre 2023 ma sono previste deroghe fino al 31 dicembre se l’impresa ha prenotato l’installazione del dispositivo

Il Comune di Milano ha emesso le nuove Linee Guida che permetteranno l’accesso e circolazione nella Zona a Traffico Limitato (ZTL) “Area B” per i veicoli, o complessi di veicoli, categorie M2 e M3 ed N2 e N3.

Dopo il provvedimento dell’11 luglio 2023, che stabilisce il divieto per i veicoli M3 ed N3 sprovvisti di dispositivi di controllo dell’angolo cieco dal primo ottobre 2023 (e dal primo ottobre 2024 per M2 ed N2), con le linee guida emanate in queste ore il Comune ha disciplinato l’accesso per i veicoli dotati di tali dispositivi.


 veicoli categorie M2 e M3 ed N2 e N3 potranno infatti accedere se dotati di sistemi capaci di rilevare la presenza di pedoni e ciclisti situati in prossimità della parte anteriore del veicolo, o sul lato del marciapiede, e di emettere un segnale di allerta, ed equipaggiati di adesivo di segnalazione della presenza dell’angolo cieco. 

I sistemi di rilevamento della presenza di pedoni e ciclisti e l’installazione 

Le attrezzature da installare su veicoli delle categorie M2, M3, N2 e N3 devono essere in grado di rilevare ostacoli vicino al veicolo e di emettere segnali visiviacustici o tattili per stimolare una reazione del conducente. Queste attrezzature devono essere collocate vicino alla parte anteriore e sul lato destro del veicolo, tenendo conto dell’orientamento della circolazione. Si consiglia di installare tali sistemi su entrambi i lati del veicolo per migliorare la visibilità dal conducente. Le attrezzature devono anche includere avvisi per problemi, guasti o malfunzionamenti e devono essere conformi alle normative, incluse quelle europee, per il rilevamento di pedoni e ciclisti.

L’adesivo di segnalazione e l’apposizione 

Gli adesivi di segnalazione dell’angolo cieco sono stati introdotti per attirare l’attenzione dei pedoni e dei ciclisti sulla presenza di zone di visibilità limitata sui veicoli. Questi adesivi devono essere apposti su veicoli delle categorie M2, M3, N2 e N3 che intendono accedere e circolare nella ZTL “Area B”. Le dimensioni degli adesivi devono essere almeno 25 cm in altezza e 17 cm in lunghezza, con un testo chiaramente leggibile da ciclisti e pedoni a una distanza di sicurezza dal veicolo.

  • Veicoli a motore – 3 adesivi: Sulle fiancate del veicolo (a destra e sinistra): 2 adesivi sul primo metro anteriore del veicolo, 1 a sinistra e 1 a destra e ad un’altezza compresa tra 0,90 e 1,50 m da terra. Sul lato posteriore destro: 1 adesivo ad un’altezza compresa tra 0,90 e 1,50 m da terra.
  • Rimorchio – 3 adesivi: Sulle fiancate del rimorchio: 2 adesivi sul primo metro anteriore, cioè 1 a sinistra e 1 a destra e ad un’altezza compresa tra 0,90 e 1,50 m da terra. Sul lato posteriore destro: 1 adesivo ad un’altezza compresa tra 0,90 e 1,50 m da terra.
  • Semirimorchio – 3 adesivi: Sulle fiancate del semirimorchio: 2 adesivi sul primo metro anteriore dietro il perno di sterzo del veicolo, cioè 1 a sinistra e 1 a destra e ad un’altezza compresa tra 0,90 e 1,50 m da terra. Sul lato posteriore destro del semirimorchio: 1 adesivo ad un’altezza compresa tra 0,90 e 1,50 m da terra.
  • Autobus – 3 adesivi: Sulle fiancate del veicolo: 2 adesivi sul primo metro anteriore del veicolo, 1 a sinistra e 1 a destra e ad un’altezza compresa tra 0,90 e 1,50 m da terra. Sul lato posteriore destro: 1 adesivo ad un’altezza compresa tra 0,90 e 1,50 m da terra.

Come comunicare l’adeguamento del veicolo


I veicoli, o complessi di veicoli, categorie M2, M3, N2 ed N3 dotati dei sistemi avanzati capaci di rilevare la presenza di pedoni e ciclisti, nonché di adesivo di segnalazione della presenza dell’angolo cieco, devono comunicare l’adeguamento secondo la seguente procedura: 

Registrazione del veicolo alla piattaforma di Area B

Compilazione dei dati per richiedere il permesso, selezionando il tipo di permesso “Area B Divieto di accesso angolo cieco” e successivamente selezionando la categoria di appartenenza (M3 ed N3 oppure M2 ed N2) e digitare la targa del veicolo 

Caricamento dei documenti in PDF di dimensione complessiva non superiore a 3 MB:

Caso A) veicoli dotati del sistema: 

  • copia fronte retro del libretto di circolazione del veicolo; 
  • dichiarazione datata e timbrata dell’installatore con l’indicazione della marca e del modello dei sistemi di rilevamento della presenza di pedoni e ciclisti utilizzati, del numero di targa e di telaio del veicolo sul quale sono installati. 

Caso B) veicoli i cui proprietari risultino in possesso del contratto di acquisto: 

  • copia fronte retro del libretto di circolazione del veicolo; 
  • copia datata e firmata del contratto di acquisto dei sistemi di rilevamento della presenza di pedoni e ciclisti, con l’indicazione del numero di kit acquistati, la marca e il modello. 

Cliccare su “Richiedi” per salvare la richiesta. 

Sono derogati, con riferimento ai veicoli o complessi di veicoli categorie M3 ed N3 i veicoli i cui proprietari risultino in possesso di un contratto di acquisto relativo a sistemi avanzati capaci di rilevare la presenza di pedoni e ciclisti in prossimità della parte anteriore del veicolo o sul lato del marciapiede e di emettere un segnale di allerta, fino all’installazione del dispositivo e comunque non oltre il 31 dicembre 2024, muniti però di apposito adesivo di segnalazione della presenza dell’angolo cieco, al fine di evitare la collisione. 

Sono infine derogati dal divieto di accesso e circolazione dinamica di cui sopra i veicoli categorie M2 ed N2 i cui proprietari risultino in possesso di un contratto di acquisto relativo a sistemi avanzati capaci di rilevare la presenza di pedoni e ciclisti in prossimità della parte anteriore del veicolo o sul lato del marciapiede e di emettere un segnale di allerta, fino all’installazione del dispositivo e comunque non oltre il 31 dicembre 2025, muniti di apposito adesivo di segnalazione della presenza dell’angolo cieco, al fine di evitare la collisione. 



10 luglio 2024
Nelle scorse settimane, la Direzione generale della Motorizzazione ha apportato alcune integrazioni e chiarimenti alle istruzioni relative alle disposizioni per i corsi CQC. Il provvedimento è legato alla necessità di fornire delle risposte ad alcuni quesiti sull’applicazione della nuova disciplina della CQC (di cui al DM del luglio 2021), oltre che di aggiornare i modelli per le dichiarazioni di atto notorio dei docenti sul trattamento dei dati personali. Fra i punti oggetti di chiarimento alcuni sono particolarmente importanti. Il testo fornisce, ad esempio, precisazioni sulla conversione e il duplicato della CQC nei casi di titolare di patente di guida italiana e di CQC conseguita presso uno Stato Ue o dello Spazio economico europeo o in Svizzera, quando ha stabilito la residenza in Italia (conversione possibile per tutta la validità della CQC quinquennale posseduta); di titolare di patente di guida rilasciata da uno Stato membro Ue o dello Spazio economico europeo; o sulla conversione di una CQC ottenuta nel Regno Unito entro il 31 dicembre 2020. La circolare offre chiarimenti anche sulla figura del docente medico, con esperienza di due anni di formazione. In questa categoria è incluso ora anche il medico odontoiatra iscritto all’albo provinciale degli odontoiatri. Per quel che riguarda il numero dei docenti per ciascuna lezione del corso CQC si spiega che “possono essere comunicati più nominativi di docenti per ciascuna delle qualificazioni professionali richieste”. Inoltre, la circolare entra nel merito anche delle variazioni delle sedi, del materiale didattico, delle attrezzature e del personale docente. Si chiariscono, anche, le modalità di rilevazione di presenze e assenze. @rivistatir 
24 giugno 2024
I trasporti nel cuore dell’economia: l’intermodalità al centro di un convegno a Roma 
3 marzo 2024
Passi avanti verso la riforma della legge sugli interporti. La Camera, infatti, ha dato il via libera in prima lettura alla proposta di legge con 125 sì, 79 no e 3 astenuti; adesso la parola passa al Senato. Il documento contiene una serie di punti, a partire dalla definizione di interporti e cioè "il complesso organico di infrastrutture e di servizi integrati di rilevanza nazionale, gestito in forma imprenditoriale" per "favorire la mobilità delle merci tra diverse modalità di trasporto". La nuova norma si propone di favorire l'intermodalità terrestre e l'efficienza dei flussi logistici, valorizzando anche la rete esistente degli interporti e i collegamenti con il sistema portuale. L'iter di riforma mira ad aggiornare la Legge quadro del 1990. Scritto da redazione Tir
4 febbraio 2024
Il Consiglio dei Ministri ha approvato, il 31 gennaio, un decreto legge a tutela dell’indotto delle grandi imprese in stato di insolvenza, ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria. Una questione che riguarda anche il settore dell’autotrasporto, in particolare le imprese che vantano crediti insoluti per servizi di trasporto effettuati per conto di Acciaierie d’Italia (ex Ilva). Il DL prevede diverse misure che vanno dall'accesso agevolato al Fondo di garanzia Pmi a un Fondo specifico, istituito presso il ministero delle Imprese e del Made in Italy, con l'obiettivo di abbattere gli interessi sui mutui per nuova liquidità. Per quanto riguarda il Fondo di garanzia, il DL prevede che le imprese che incontrano difficoltà di accesso al credito a causa dell’aggravamento della posizione debitoria delle imprese è concessa a titolo gratuito, senza valutazione, la garanzia del Fondo fino all’80% dell’importo dell’operazione, nel caso di garanzia diretta; fino al 90% dell’importo dell’operazione finanziaria del primo livello, nel caso di riassicurazione. Per l’accesso, le imprese devono aver prodotto, negli ultimi due esercizi precedenti la richiesta, almeno il 70% del fatturato nei confronti del committente sottoposto alle procedure. Può essere anche richiesto un contributo a fondo perduto finalizzato ad abbattere il tasso di interesse, ai sensi e nei limiti della disciplina europea sugli aiuti di importanza minore (“de minimis”) e pari al valore complessivo, attualizzato, della differenza tra interessi calcolati nell’arco dell’intera durata dell’operazione, al tasso contrattuale, e gli interessi determinati applicando un tasso pari al 50% del contrattuale. 
4 febbraio 2024
La complicata situazione geopolitica internazionale è stato uno dei temi principali dello 'Shipping, Transport & Intermodal Forum' che si è svolto a Rapallo e che ha visto anche la partecipazione del Viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Edoardo Rixi. "Siamo un Paese con una forte vocazione marittima”, ha detto il Viceministro, mettendo l’accento sulla difficile situazione che si sta vivendo in Mar Rosso. "Questa situazione geopolitica crea delle apprensioni, ma crea anche delle grandi opportunità per il nostro Paese; l'opportunità di ridare una centralità al Mediterraneo. Nei prossimi giorni sarò a Berlino – ha continuato Rixi -. Abbiamo aperto una nuova linea da Damietta e Trieste, vedremo di aprire anche linee su Genova, il traffico inter-Mediterraneo deve diventare importante nell'ottica generale. L'Europa deve accorgersi che esiste il Mediterraneo, fino a quando non c'era la crisi Ucraina l'economia tedesca non guardava al Mediterraneo per le materie prime e per i semilavorati guardava ai Paesi dell'est e alla Russia. Oggi una serie di investitori ha cambiato rotta perché di là c'è un muro". Il Viceministro ha anche sottolineato che “l'Italia può diventare un hub logistico anche sul tema dei carburanti. Abbiamo delle peculiarità e il nostro Paese deve avere la forza di farlo presente anche a livello continentale".
22 gennaio 2024
Sono in arrivo i nuovi fondi per il rinnovo del parco veicolare nell’autotrasporto. È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, infatti, il Decreto Ministeriale dello scorso 1° dicembre che stanzia 25 milioni di euro per incentivare l’acquisto di mezzi ecologici e tecnologicamente avanzati, per svecchiare le flotte. Le risorse sono riservate alle imprese di autotrasporto merci in regola con i requisiti di iscrizione al Registro Elettronico Nazionale (REN) e all’Albo degli autotrasportatori.  Il decreto chiarisce che 2,5 milioni sono destinati all’acquisto di mezzi nuovi con massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate a trazione alternativa a metano CNG, gas naturale liquefatto LNG, ibrida (diesel/elettrico) e elettrica (full electric), e alla riconversione di autoveicoli per il trasporto merci a motorizzazione termica in veicoli a trazione elettrica; 15 milioni di euro per la rottamazione di mezzi con massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate, con contestuale acquisizione di veicoli nuovi di fabbrica, Euro VI step E ed Euro 6 E; 7,5 milioni di euro di euro per l’acquisto di nuovi rimorchi e semirimorchi, adibiti al trasporto combinato ferroviario e/o dotati di ganci nave per il trasporto combinato marittimo e all’acquisto di rimorchi/semirimorchi ed equipaggiamenti per mezzi superiori alle 7 tonnellate per il trasporto in regime ATP.
Autore: Girolamo Vitiello 22 gennaio 2024
Da fine dicembre l'assicurazione è obbligatoria anche per i veicoli fermi. Il Decreto Legislativo 22 novembre 2023 n. 184, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 13 dicembre 2023, ha infatti recepito la Direttiva Ue in tema di assicurazione sulla responsabilità civile verso terzi e ha ampliato la categoria dei veicoli soggetti all’obbligo di copertura assicurativa. La nuova norma definisce veicolo: qualsiasi veicolo a motore azionato esclusivamente da una forza meccanica che circola sul suolo ma non su rotaia, con: una velocità di progetto massima superiore a 25 km/h; o un peso netto massimo superiore a 25 kg e una velocità di progetto massima superiore a 14 km/h; qualsiasi rimorchio destinato ad essere utilizzato con un veicolo, a prescindere che sia ad esso agganciato o meno; i veicoli elettrici leggeri (individuati con successivo decreto ministeriale). La necessità della copertura assicurativa scatta per ogni veicolo rientri in questa definizione, indipendentemente da dove lo stesso si trovi e se sia o meno in movimento e purché mantenga la funzione di trasporto. Sono però previste alcune deroghe, escludendo l’applicazione dell’obbligo assicurativo per le seguenti categorie: - i veicoli formalmente ritirati dalla circolazione nonché quelli il cui uso è vietato, in via temporanea o permanente, in forza di una misura adottata dall'autorità competente (per esempio quelli sequestrati o sottoposti a fermo amministrativo);  - i veicoli non idonei all'uso come mezzo di trasporto (i mezzi che non sono tecnicamente in grado di circolare perché, per esempio, privati del motore); - i veicoli il cui utilizzo è stato volontariamente sospeso per effetto di una formale comunicazione all'impresa di assicurazione. La sospensione, specifica la legge, può essere richiesta più volte fino a un massimo di dieci mesi, rispetto all’annualità (estesi fino a undici mesi per i veicoli storici).
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